Art. 1.

      1. Presso il distretto della corte di appello di Roma sono istituiti il tribunale civile e penale di Gaeta e la procura della Repubblica presso il tribunale di Gaeta. Nel circondario del tribunale di Gaeta sono istituite le sezioni distaccate di Fondi e di Minturno, facenti parte integrante del medesimo circondario.
      2. Gli uffici di cui al comma 1 hanno giurisdizione nel territorio dei seguenti comuni: Campodimele, Castelforte, Fondi, Formia, Gaeta, Itri, Lenola, Minturno, Monte San Biagio, Ponza, Santi Cosma e Damiano, Sperlonga, Spigno Saturnia e Ventotene.
      3. Rientrano nella circoscrizione della sezione distaccata di Fondi i territori dei comuni di Fondi, Campodimele, Lenola, Monte San Biagio e Sperlonga. Rientrano nella circoscrizione della sezione distaccata di Minturno i territori dei comuni di Minturno, Castelforte, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 48-bis, 48-ter, 48-quater, 48-quinquies e 48-sexies dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.
      4. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'organico degli uffici istituiti ai sensi del comma 1, rivedendo le piante organiche dei corrispondenti uffici giudiziari di Latina, sulla base dei carichi di lavoro sopravvenuti nel quinquennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge e concernenti i territori compresi nel circondario di cui al comma 2 e nelle circoscrizioni di cui al comma 3, nonché a stabilire la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui comma 1.

 

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      5. Il Ministro della giustizia provvede ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle annesse all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.